Alienazione e prelazione (art. 59-62)
Art. 59, denuncia di trasferimento
Gli atti che trasferiscono, in tutto in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
La denuncia è effettuata entro 30 giorni:
- dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
- dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare;
- dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo dove si trovano i beni.
La denuncia contiene:
- i dati identificativi delle parti;
- i dati identificativi dei beni;
- l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- l'indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
- l’indicazione del domicilio in Italia delle parti.
Si considera non avvenuta la denuncia prova delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Artt. 60-62, prelazione
Il Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento (art. 60, comma 1).
L'istituto della prelazione da parte dello Stato assolve l'interesse pubblico di arricchire il proprio patrimonio storico ed artistico. Tale diritto deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento prevista dall'art. 59 (art. 61, c.1) ovvero entro centottanta giorni se essa è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c.2).
Entro tali termini il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante e all'acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica (art. 61, c.3). In pendenza di tale termine l'atto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non può effettuare la consegna della cosa (art. 61, c.4).
Le disposizioni relative alle violazioni in materia di alienazione sono contenute nell'art. 173 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.